FIR digitale
RENTRI: cosa cambierà dal 13 febbraio 2026
Dal 13 febbraio 2026, si dovrà firmare il formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale, noto come FIR digitale o xFIR. Il FIR digitale permette alle autorità di avere un maggiore controllo e alle imprese di conservare più facilmente i dati. Questo richiede un adeguamento tecnologico che non può essere improvvisato.
Il FIR digitale può essere emesso dal trasportatore su richiesta del produttore che ne rimane comunque responsabile per quanto riguarda la correttezza dei dati. Il FIR digitale può essere compilato direttamente dall’app RENTRI su dispositivi mobili che devono essere preventivamente inseriti nella sezione interoperabilità del portale RENTRI.
Esclusioni e obblighi
L’obbligo del FIR digitale varia a seconda della tipologia di azienda. È quindi necessario verificare la propria posizione per evitare interpretazioni errate che potrebbero portare a una non conformità.
Vediamo qui di seguito le informazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:
| PRODUTTORI | FIR DIGITALE | FIR CARTACEO |
|---|---|---|
| Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti | RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI | |
| Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con fino a 10 dipendenti | RIFIUTI NON PERICOLOSI | RIFIUTI NON PERICOLOSI* |
| Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito di attività: agricole, agro-industriali, silvicoltura, pesca (solo per produttori iscritti al RENTRI che non usufruiscono delle modalità alternative di cui all’art. 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006), costruzione e demolizione, scavo, commerciali, di servizio e sanitarie | RIFIUTI NON PERICOLOSI | RIFIUTI NON PERICOLOSI* |
| Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi | RIFIUTI NON PERICOLOSI |
* Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi
Cosa cambia operativamente
Dal punto di vista operativo, la copia cartacea non viene più firmata e il FIR digitale viene compilato e vidimato online sul portale RENTRI o sull’app ufficiale appositamente introdotta a tale scopo. Tuttavia, si raccomanda di avere sempre una copia di cortesia cartacea.
Prima della partenza del mezzo, produttore e trasportatore sono tenuti a firmare digitalmente il documento. Durante il trasporto, il FIR può essere esibito su dispositivi mobili oppure accompagnato da una stampa di cortesia non firmata. Una volta giunti a destinazione, l’impianto ricevente firma digitalmente il formulario, comunica l’esito e trasmette una copia a tutti i soggetti coinvolti per chiudere il processo di tracciabilità.
Questo richiede formazione del personale, aggiornamento delle procedure e supporto di consulenti specializzati. Per chi affronta il cambiamento in modo strutturato e consapevole, il vantaggio è una gestione più efficiente e una riduzione degli errori.
Regime ibrido: quando il FIR cartaceo resta valido
Dal 13 febbraio 2026 il sistema digitale e quello cartaceo convivranno in un regime ibrido. I trasportatori e i destinatari dovranno essere in grado di operare in modalità cartacea o digitale a seconda del produttore.
Non cambiano le modalità di gestione del FIR cartaceo rispetto alle disposizioni del 13 febbraio 2025: rimane utilizzabile esclusivamente per i rifiuti non pericolosi e solo da parte di specifiche categorie di operatori che non hanno l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è fondamentale per poter accedere ai servizi digitali necessari alla gestione del FIR.
Il RENTRI mette a disposizione piattaforme e strumenti per la gestione del formulario digitale, ma l’accesso a questi servizi sarà possibile solo nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite.
Per maggiori informazioni sul RENTRI, leggi il nostro articolo.
Futuro della tracciabilità dei rifiuti
Il RENTRI non è solo un adempimento burocratico, ma rappresenta un cambiamento nella gestione dei rifiuti in Italia. La digitalizzazione di formulari e registri punta a rendere il sistema in linea con gli obiettivi ambientali europei e fornisce già un primo controllo dei dati, riducendo così possibili errori di compilazione.
Per le imprese, questo significa doversi adattare a un nuovo modo di lavorare, ma anche avere l’opportunità di migliorare il controllo interno e la qualità dei dati ambientali.
Conclusione
Per capire esattamente cosa fare con il FIR digitale, affidati a professionisti che conoscono la normativa. Visita il sito ufficiale www.rentri.gov.it o contattaci per una consulenza specifica.

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